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Fondo vittime infortuni 2026: importi, destinatari e domanda INAIL

Questo articolo spiega il meccanismo del Fondo vittime infortuni 2026, le somme cumulabili e le implicazioni pratiche per le famiglie e per le imprese…

Pubblicato 15 settembre 2026 Aggiornato 15 settembre 2026 6 min di lettura Incentivi & bandi
Fondo vittime infortuni 2026: importi, destinatari e domanda INAIL

In breve

Per gli infortuni mortali del 2026 il Fondo vittime infortuni riconosce una tantum da 35.672,92 a 128.938,26 euro; la domanda va presentata entro 40 giorni con il modulo 179 e le somme sono cumulabili con altre voci INAIL, ma non si applicano ai decessi per malattia professionale.

Fondo vittime infortuni 2026: cosa sapere sulla prestazione una tantum fino a 128.938,26 euro

Negli ultimi paragrafi chiariremo cosa stabilisce il decreto ministeriale n. 90/2026, quali importi spettano ai superstiti, chi ha diritto e come si presenta la domanda all’INAIL. Questo articolo spiega il meccanismo del Fondo vittime infortuni 2026 e le somme cumulabili. L’articolo analizza le implicazioni pratiche per le famiglie e per le imprese che devono gestire il post-evento.

Cosa prevede il decreto ministeriale n. 90/2026

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 90 del 15 luglio 2026 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio e pubblicato in pubblicità legale il 29 luglio 2026. Si applica agli infortuni mortali avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, come previsto dal testo ministeriale. Il Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro interviene anche quando il lavoratore non era coperto dall’assicurazione obbligatoria. Questa caratteristica è centrale perché amplia la platea dei beneficiari rispetto alla sola assicurazione INAIL.

Il Fondo non copre i decessi per malattia professionale. La norma precisa inoltre che la prestazione è riferita esclusivamente agli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 2007 in poi. La norma esclude i casi di infortuni anteriori con morte successiva. Il Fondo non vale per le vittime di malattia professionale.

Il decreto ministeriale n. 90/2026 disciplina gli eventi mortali del 2026 e le modalità di riparto della dotazione assegnata all’INAIL.

Dal punto di vista amministrativo, la misura è finanziata con una dotazione specifica che l’amministrazione ha trasferito all’INAIL mediante decreto direttoriale. La registrazione contabile con la Ragioneria generale dello Stato condiziona la data effettiva dei pagamenti.

Importi 2026 erogati ai superstiti

Per gli infortuni mortali del 2026 la prestazione parte da 35.672,92 euro in presenza di un solo superstite e arriva a 128.938,26 euro quando i familiari aventi diritto sono più di tre, come stabilito dal decreto ministeriale n. 90/2026. Gli importi 2026, con il confronto sul 2025, sono:

  • 1 superstite: 35.672,92 euro, aumento rispetto ai 10.357,92 euro del 2025.
  • 2 superstiti: 61.460,57 euro, rispetto ai 17.845,57 euro del 2025.
  • 3 superstiti: 87.248,22 euro, rispetto ai 25.333,22 euro del 2025.
  • Più di 3 superstiti: 128.938,26 euro, rispetto ai 37.438,26 euro del 2025.

Il Ministero ha applicato un coefficiente identico su tutte le fasce: il coefficiente di aumento è 3,44 rispetto al 2025. Il coefficiente di aumento applicato agli importi 2026 rispetto al 2025 è identico e

Importante: chi ha perso un familiare nel 2025 resta ancorato ai valori del decreto n. 75/2025 perché la prestazione segue l’anno in cui si è verificato l’evento e non quello della domanda.

Esempio pratico: un nucleo composto da coniuge e due figli riceve 99.763,86 euro liquidati in unica soluzione. La somma è corrisposta se il decesso è avvenuto nel 2026. Tale cifra è la somma di più voci riconosciute dall’INAIL e da provvedimenti distinti, non solo della prestazione una tantum del Fondo.

Chi ha diritto e come si ripartiscono le quote

Hanno diritto alla prestazione i familiari indicati dall’art. 85 del DPR n. 1124/1965: in ordine vincolante il coniuge o la parte dell’unione civile; i figli con limiti di età e condizioni (fino a 18 anni, fino a 21 se studenti di scuola media superiore a carico e senza lavoro retribuito, fino a 26 se studenti universitari alle stesse condizioni, senza limite se maggiorenni inabili al lavoro); in mancanza di coniuge e figli, i genitori naturali o adottivi a carico; in mancanza di questi, fratelli e sorelle conviventi e a carico entro gli stessi limiti previsti per i figli.

In caso di più aventi diritto, le quote sono divise in parti uguali secondo l’art. 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2008. Le quote della prestazione del Fondo vengono ripartite in parti uguali tra gli aventi

Il Fondo include categorie escluse dall’assicurazione obbligatoria INAIL, perché è stato pensato per coprire anche i lavoratori privi di copertura. Rientrano i superstiti di militari, vigili del fuoco, appartenenti alle forze di polizia, liberi professionisti e lavoratori autonomi. Rientrano anche gli assicurati contro gli infortuni domestici ai sensi della legge n. 493/1999.

Altre voci cumulabili e differenze con la malattia professionale

Oltre alla prestazione una tantum del Fondo, l’INAIL eroga altre voci che possono essere cumulate: l’assegno una tantum in caso di morte, l’anticipazione della rendita ai superstiti e la rendita periodica ex art. 85 DPR 1124/1965. L’assegno una tantum in caso di morte è pari a 12.515,64 euro dal 1° luglio 2026 ed è esente IRPEF. L’assegno una tantum in caso di morte è esente IRPEF.

L’anticipazione della rendita prevede tre mensilità della rendita annua calcolate sul minimale di legge. La rendita ai superstiti è calcolata sulla retribuzione del lavoratore con rivalutazioni annuali. La rivalutazione ISTAT delle rendite INAIL aumenta gli assegni già in pagamento dell’1,4% dal 1° luglio 2026.

È cruciale distinguere l’infortunio dalla malattia professionale: il Fondo copre solo decessi per infortunio sul lavoro dal 1° gennaio 2007 in poi; i decessi da malattia professionale non danno diritto alla prestazione una tantum del Fondo e questo può ridurre di oltre 87.000 euro l’ammontare complessivo per un nucleo tipo con tre superstiti, lasciando comunque diritto all’assegno in caso di morte e alle rendite periodiche. > La corretta qualificazione dell’evento da parte dell’INAIL è quindi fondamentale per il diritto alla somma una tantum.

Le somme erogate non ostano all’azione civile contro il datore di lavoro. Se emerge una responsabilità per violazione delle norme di sicurezza, la famiglia può comunque avviare un’azione risarcitoria.

Come e quando presentare la domanda INAIL

L’istanza va presentata sul modulo 179 alla sede territoriale INAIL competente per il domicilio del lavoratore deceduto entro 40 giorni dalla morte, secondo il decreto ministeriale 19 novembre 2008. Le modalità ammesse sono lo sportello della sede, la posta ordinaria, la raccomandata con avviso di ricevimento e la posta elettronica certificata. L’assistenza gratuita di un patronato è sempre possibile e la maggior parte delle pratiche passa da lì.

La domanda deve essere presentata da un solo beneficiario per tutti. La domanda deve indicare l’esatta composizione del nucleo superstite e gli estremi per il pagamento. La domanda deve allegare le deleghe degli altri aventi diritto maggiorenni o delle famiglie di minorenni appartenenti a nuclei familiari diversi. Quando la rendita ai superstiti è già stata costituita, l’INAIL si attiva d’ufficio per sollecitare la presentazione dell’istanza se questa non arriva nei termini. Contro un provvedimento di diniego non è ammesso ricorso amministrativo: l’unica strada è il giudice ordinario, con oneri del contenzioso a carico dell’Istituto. La domanda va presentata entro 40 giorni dalla morte sul modulo 179.

Prassi operativa consigliata per imprese e consulenti: alla segnalazione di un decesso legato all’attività, attivare subito un patronato o un consulente del lavoro. Il patronato o il consulente devono verificare la documentazione e raccogliere le deleghe. Essi devono presentare il modulo 179 entro i termini e valutare la qualificazione dell’evento (infortunio vs. malattia professionale).

Risorse del Fondo e borse di studio per i figli superstiti

Le risorse del Fondo per il 2026 ammontano a 42.479.421 euro, di cui 40.979.421 euro di dotazione ordinaria dalla legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 e 2 milioni di economie pregresse; l’incremento sulla dotazione ordinaria 2025 è di 30 milioni. Le borse di studio per gli studenti superstiti viaggiano su un capitolo separato. Sono disponibili 26 milioni autonomi e riconoscono da 3.000 a 7.000 euro annui esentasse a seconda del ciclo di studi, anche in caso di decesso per malattia professionale. Per i figli superstiti sono previste borse di studio da 3 000 a 7

Con la registrazione del decreto n. 90/2026 il Ministero ha completato le operazioni contabili di trasferimento delle somme all’INAIL tramite il decreto direttoriale n. Si fa riferimento al decreto 108 del 28 luglio 2026. L’Istituto procederà ai pagamenti ai familiari dopo la registrazione di quest’ultimo provvedimento da parte della Ragioneria generale dello Stato. Questa registrazione determina la data effettiva di accredito sui conti dei superstiti.

Fonti:

Punti chiave

  • La prestazione una tantum 2026 varia da 35.672,92 a 128.938,26 euro a seconda del numero di superstiti.
  • Il coefficiente di aumento rispetto al 2025 è identico per tutte le fasce e vale 3,44.
  • La domanda va presentata sul modulo 179 entro 40 giorni dalla morte alla sede INAIL competente.
  • Oltre alla somma del Fondo, l’INAIL può erogare assegno una tantum in caso di morte (12.515,64 euro dal 1° luglio 2026) e rendite periodiche rivalutate dell’1,4%.
  • Per i figli superstiti esistono borse di studio da 3.000 a 7.000 euro annui su un capitolo separato di 26 milioni.

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